Le spese sostenute per le procedure cautelari ed esecutive indicate dalla tabella ministeriale 21 novembre 2000 adottata in attuazione dell’articolo 17 del D.Lgs. 112/99.
Il sistema dei costi relativi alla riscossione mediante ruolo trova disciplina nell’articolo 17 del D.Lgs. 112/99 (rimaneggiato più volte) che individua tre voci di costo. Il compenso sulle somme riscosse quantificato in una misura percentuale che varia sulla base del momento di riscossione ( tre o sei per cento); le spese correlate all’attivazione di procedure cautelari ed esecutive nella misura attualmente fissata dal dm 21 novembre 2000; le spese di notifica della cartella e degli altri atti della riscossione che sono a carico del debitore, se paga, mentre sono a carico degli enti impositori se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di definitiva inesigibilità.
La richiesta di pagamento relative alle spese delle misure cautelari ed esecutive della tabella ministeriale, si trovano oggi disciplinate dal comma 3 del citato articolo 17 che è entrato in vigore il 22 ottobre 2015. Fino a quella data, la norma di riferimento è stata il comma 6-bis dell’articolo 17 nella versione riscritta dal dl 98/2011 articolo 23, comma 32, che ha modificato il meccanismo. La vecchia disciplina, applicata per le spese maturate fino a dicembre 2010, traeva regola dallo stesso decreto: l’ente creditore, previo controllo della congruità della richiesta con i dati in suo possesso, provvedeva, entro il primo semestre di ciascun anno, al versamento al concessionario del rimborso spese relative alle richieste pervenute nell’anno precedente.
Nella pratica, i creditori procedenti (Agenzia delle Entrate) non procedevano al pagamento delle spese adducendo esigenze di accesso alla documentazione relativa alle procedure o comunque scarsa chiarezza delle informazioni. Né l’agente della riscossione poteva trattenere le somme dai riversamenti in quanto la norma non lo consentiva.
Tutto cambia con il dl 98/2011 che, con l’introduzione del comma 6 bis all’articolo 17, prevede che il rimborso delle spese connesso a provvedimenti di sgravio o inesigibilità maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell’anno successivo sia erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.
La nuova norma modificò notevolmente il meccanismo di pagamento. Se infatti fino a quella data, il comune continuava a rinviare il pagamento delle spese così alimentando il conto aperto presso Equitalia, con la nuova norma l’Agente recupera nel giro massimo di un anno.
Proprio questa fase fu oggetto di discussione con gli enti impositori quando, nel 2013, giunsero i primi conti delle procedure notificate, del tutto privi di riferimenti alle cartelle e al codice entrata, e non correlate a una comunicazione di inesigibilità, termine che la norma esplicitamente utilizzava in modo tecnico. La questione è stata oggetto di un intervento IFEL contenuto nella nota del 20 maggio 2013 nella quale l’istituto segnalò che le richieste non consentivano di individuare le quote interessate da procedure cautelari e/o esecutive che fossero state qualificate come “inesigibili”, le uniche sulle quali maturava il diritto a trattenere le spese. La risposta di Equitalia non si fece attendere e con propria nota ribadì che la formulazione del comma 6 bis afferisce a un concetto di inesigibilità temporanea e pertanto il rimborso spese è stato svincolato dalla comunicazione di inesigibilità di cui all’articolo 19. La vicenda si concluse con il consolidamento del meccanismo improntato da Equitalia che puntualmente, a marzo, presenta la tabella delle spese dell’anno precedente ancora carente degli elementi contabili minimi per associare la procedura al tipo di entrata.
Con l’intervento del D.Lgs. 159/2015 che ha riscritto l’articolo 17, nulla è cambiato. Infatti è lo stesso decreto a rievocare l’applicazione del comma 6 bis
In caso di mancata erogazione del rimborso previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dal presente decreto, resta fermo quanto disposto dal comma 6-bis dello stesso articolo 17, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Un meccanismo alquanto anomalo di mantenere in vita una norma temporalmente scaduta. Immutata è rimasta anche la modalità di presentazione del conto da parte di Equitalia: un elenco di procedure senza alcun riferimento né alla cartella né al tipo di entrata, carenza che, ai fini contabili, impedisce la corretta imputazione della spesa. Con una richiesta specifica rivolta via pec, si ottiene il dettaglio per comprendere il codice entrata e le posizioni a cui afferiscono.
La vicenda delle spese esecutive va rivista anche alla luce della nuova disciplina sulle inesigibilità riscritta dalla legge 190/2014 che muta completamente il quadro delle tempistiche e dei controlli sulle inesigibilità derivate da ruoli presentati fin dal 1.1.2000.
La vicenda odierna, vede l’iscrizione da parte di Equitalia per circa 960000,00 euro con spese da tabella ministeriale di oltre 3000,00 euro.
Successivamente, per l’assegnazione delle somme, e la destinazione, occorreranno altre udienze per un totale di circa 10000,00 euro di spese.
Il debitore con pensione sociale, verserà circa 29,40 al mese.
Ci vorranno circa 30 anni affinché il creditore (agenzia delle entrate) vedrà pareggiare la spesa, il tutto con i soldi dei cittadini……
Papa&Partners
Studio Legale Tributario
Avv.Lorenzo Papa
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