Soggetto che svolge attività complementari a quelle del giudice nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Talvolta si tratta di un professionista che, avendo ricevuto un formale atto di incarico, esegue operazioni necessarie al processo quando queste esorbitino dalla competenza tecnica dell’ufficio giudiziario. L’ausiliare può dunque essere un organo occasionale e temporaneo dell’ufficio giudiziario, giacché entra nel processo per svolgere l’attività affidatagli e ne esce dopo averla portata a termine. In quanto privato incaricato di una pubblica funzione, ha diritto al compenso per l’attività svolta ed è responsabile della stessa. Sono ausiliari il cancelliere, il consulente tecnico, il custode e gli «esperti in una determinata arte o professione» (art. 68 c.p.c.).