I Tribunali sono ormai allineati nell’affermare che la proposta è, in sostanza, una domanda giudiziale in forma di ricorso, rivolta al giudice in presenza di interessi contrapposti e pertanto l’assistenza del legale, con specifico mandato di tutela degli interessi della parte, è necessaria. 
Alcuni Magistrati hanno recentemente sospeso le procedure e chiesto ad un consumatore di sanare il difetto della rappresentanza tecnica. Solo dopo la costituzione con il patrocinio di un Avvocato il piano è stato omologato.
Del resto, se non è il giudice a sollevare la questione ci penserà la creditrice costituita. A testimoniarlo molti esperti relatori tra cui la dott.ssa Daffara (referente dell’OCC dell’Ordine dei commercialisti di Novara) che ha da poco partecipato all’incontro dei referenti a Roma.
E’ ormai superata anche l’affermazione che l’assistenza del legale, con specifico mandato di tutela degli interessi della parte, può non essere necessaria nell’ipotesi in cui nell’O.C.C. che presenta in concreto la domanda vi sia anche un legale, che si faccia carico della cura degli aspetti tecnico-giuridici. La solita finanziaria di turno presenterà ricorso per mancanza di indipendenza. Rimane il fatto che chi fa la domanda non può essere anche chi la controlla. I professionisti sono chiamati a svolgere il compito con rispetto e con deontologia. 
In conclusione, molti OCC stanno correndo ai ripari facendo convenzioni con studi legali esterni per evitare ricorsi. Il problema cesserà di esistere solo in parte: nel nuovo codice della crisi è previsto che per la liquidazione del patrimonio e per il piano del consumatore la difesa tecnica non è necessaria ma permane per l’accordo con i creditori.

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