L’oggetto del contendere riguarda la corretta interpretazione dell’articolo 21, comma 2, lettera b) – oggi lettera g) – del Dpr 633/1972, secondo cui, tra l’altro, le fatture emesse devono indicare la “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”.
Nel caso di specie, la società aveva emesso una serie di fatture nei confronti di un cliente, indicando nell’oggetto “servizi professionali, magazzinaggio, trasporto, tenuta contabile, marketing e promozione vendite”.
A parere degli organi verificatori, data l’estrema genericità delle indicazioni che vi figuravano, detti documenti dovevano essere considerati irregolari, perché emessi in violazione dell’articolo 21 citato e, da qui, l’irrogazione delle sanzioni per irregolare compilazione delle fatture previste dall’articolo 9 del Dlgs 471/1997