Con la sentenza del 16 marzo 2017 [3] la Corte di Giustizia ha chiarito che non ci sono ostacoli nella disciplina comunitaria alla previsione di una liberazione anche dai debiti Iva per l’imprenditore fallito: non si tratta di aiuto di Stato, in quanto manca uno degli elementi costitutivi, vale a dire la selettività del vantaggio. L’esdebitazione non ha l’obiettivo di favorire solo alcune imprese rispetto ad altre e non tratta in modo differenziato un’impresa rispetto ad un altro.
Allo stesso modo i giudici chiariscono che la disciplina sull’esdebitazione è assoggettata a condizioni di applicazione rigorose che offrono garanzie sufficienti per la riscossione dei crediti Iva e che, tenuto conto di queste condizioni, non si configura una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione del credito. Neppure è ravvisabile una qualche contrarietà all’obbligo di tutti gli Stati membri di assicurare una piena e integrale corresponsione del tributo.