il c.d. elemento soggettivo del reato, cioè il soggetto attivo deve aver agito per volontà o per difetto di attenzione.
Nel primo caso si parla di dolo, che è un elemento esclusivamente psicologico; nel secondo si parla di colpa, che è elemento di natura sia normativa, in quanto è l’ordinamento che impone quei comportamenti cautelari che mirano a evitare il prodursi dell’evento dannoso, che psicologica, in quanto si deve tener conto dell’atteggiamento psichico il soggetto attivo ha tenuto dei confronti del fatto e delle norme cautelari.
La differenza tra dolo e colpa sta nel fatto che chi agisce con dolo orienta la sua azione al prodursi dell’evento, cioè il soggetto attivo vuole l’evento, mentre chi agisce con colpa orienta la sua condotta ad un fine diverso che può essere anche socialmente utile, ma la condotta oltrepassa i limiti del rischio consentito che l’ordinamento accetta e ammette.
La colpa è meno pericolosa del dolo in quanto colpisce il bene involontariamente ed è per questo che soltanto beni di primaria importanza sono tutelati anche dalle aggressioni colpose.
I rapporti tra dolo/colpa e colpevolezza risiedono nella rimproverabilità che l’ordinamento prevede per i due atteggiamenti nei confronti del bene giuridico e dell’ordinamento stesso.
Nel dolo si rimprovera l’ostilità verso i valori dell’ordinamento, nella colpa si rimprovera l’insensibilità verso tali valori.