Chi non si lascia identificare, se è una persona “pericolosa o sospetta”, commette reato.
Ci si può rifiutare di fornire le proprie generalità solo quando la richiesta sia ingiustificata o arbitraria.
Una cosa, però, è l’obbligo di fornire le proprie generalità, a cui come detto è tenuto ogni cittadino (fatto salvo le pretese ingiustificate o arbitrarie), un’altra è invece l’esibizione dei documenti d’identità. La legge parla chiaro: solamente chi rifiuta, dietro richiesta di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è perseguibile penalmente. In altri termini, la polizia può chiederti di identificarti, cioè di fornire le tue generalità (nome, cognome, residenza, ecc.), ma non di estrarre dalla tasca i documenti e di consegnarglieli.
Un poliziotto fuori servizio può chiederti i documenti?
Un poliziotto fuori servizio non può chiederti le generalità (tantomeno i documenti, come spiegato sopra), salvo intervenga attivamente in una circostanza in cui c’è bisogno delle forze dell’ordine, come ad esempio nel caso del pirata della strada che, violando la legge, per poco non investe un pedone o di un facinoroso che, nel corso di una manifestazione per strada, distrugga le vetrine dei negozi. In un caso del genere, il poliziotto formalmente fuori servizio, intervenendo per chiedere le generalità del conducente al fine di contestare l’infrazione, si trova concretamente nell’esercizio delle sue funzioni e, pertanto, ha il diritto di conoscere le generalità della persona fermata.