Importante pronuncia del Tribunale di Torino sez. XIII in tema di esecuzione, infatti con la pronuncia del 21.07 r.g 5697/2017 il Giudice sospende la vendita già fissata in quanto depositata da parte del debitore, proposta ex art 182 ter di transazione fiscale.
La vicenda trae origine da un verbale di pignoramento da parte dell’agente della Riscossione, di alcuni beni di un Azienda concessionaria di diversi Marchi automobilistici.
Avverso il pignoramento, veniva proposto ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. 2 comma.
Tra i motivi veniva richiesta la sospensione dell’attività esecutiva, richiamando gli articoli 182 bis e ter della nuova legge fallimentare.
Infatti il debitore, nelle more del pignoramento, aveva proposto un accordo di ristrutturazione dei debiti di natura tributaria trovandosi in uno stato di crisi, proponendo nell’accordo di effettuare una proposta di transazione (art. 182 ter 1 e 5 comma).
Il Giudice, ritenuto che sussistano i motivi che legittimo l’adozione di un provvedimento inaudita altera parte, sospende l’esecuzione e la vendita già fissata.
La vicenda si inserisce nella nuova normativa fallimentare (legge 11 dicembre 2016 n.232), che trae origine dalla sentenza pronunciata il 7 aprile 2016 dalla Corte di giustizia europea nella causa C-564/14 – Degano Trasporti.
In pratica, secondo il principio di effettività, meglio un importo certo redatto da professionista indipendente e qualificato, che attesta la convenienza del trattamento proposto, piuttosto che accodarsi nel fallimento.
Il richiamo all’art. 182 ter si inserisce per la particolarità del nuovo istituto definito come “una speciale figura di concordato preventivo”, in quanto è possibile un concordato preventivo senza transazione fiscale
Concludendo, per il Debitore sono disponibili due ipotesi di concordato preventivo, una principale che importante novità, prescinde da un previo accordo con il fisco, l’altra speciale che include la transazione fiscale.
Possiamo affermare che l’art. 182 ter sulla transazione fiscale contiene oggi più istituti che presentano caratteristiche procedurali e sostanziali diversi ma che sono accomunati dall’obiettivo di regolare il trattamento dei crediti fiscali e contributivi nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito, in un ottica dell’impresa in stato di crisi.