Come si diventa agenti di calciatori?
La prima risposta, che poi alla riprova dei fatti é anche l’unica davvero valida, é: “ricevendo un mandato da un calciatore”! In realtà la vicenda é più complessa e la risposta non può non essere più articolata. Innanzi tutto va considerato che l’attività dell’avvocato in favore del calciatore professionista é pienamente legittima: già il regolamento agenti Figc del 2001, in conformità con quello Fifa, aveva consentito che l’attività di agenti dei calciatori potesse essere svolta anche dagli avvocati purché iscritti negli albi.1 Questa facoltà é rimasta anche nelle successive stesure del 2005 e del 2010. Per anni, molti avvocati hanno svolto l’attività di agenti, iscrivendosi all’albo federale, potendolo fare senza doversi sottoporre al relativo esame di ammissione. Tuttavia, nel 2003 e nel 2005, sono intervenute decisioni del CNF che hanno stabilito che non é consentito agli avvocati essere contemporaneamente iscritti nell’albo del proprio Ordine e in quello federale degli agenti di calciatori2. La posizione del CNF si é poi consolidata negli anni successivi con decisioni conformi del 20083 e del 2010. Il CNF reputa infatti che le due figure siano incompatibili fra esse essenzialmente per i seguenti motivi: 1. l’agente di calciatori può (anzi, normalmente, deve!) “accaparrarsi” la clientela; 2. l’agente di calciatori può organizzare la propria attività in forma imprenditoriale; 3. l’agente di calciatori si sottopone ad una disciplina interna autonoma; 4. l’agente di calciatori può (anzi, un tanto é espressamente previsto) stabilire il proprio compenso in percentuale rispetto a quello del suo assistito (patto di quota lite). In realtà, l’ultima delle censure sarebbe superata sia dall’introduzione della possibilità di concordare con il cliente il compenso sulla base del risultato economico ottenuto (cd. decreto Bersani), aspetto riconfermato anche dalla nuova normativa sulle tariffe forensi. Permangono, in tutta evidenza, le incompatibilità con il codice deontologico forense rispetto al divieto di accaparramento della clientela, della veste imprenditoriale e commerciale dell’attività e rispetto alla sottoposizione ad una giustizia “domestica” e diversa da quella disciplina degli Ordini forensi. La conseguenza é stata che la maggior parte degli avvocati che erano iscritti nell’albo federale degli agenti di calciatori ha seguito le indicazioni del CNF, optando per l’iscrizione all’albo forense a discapito di quello federale.4 Questo fatto ha conseguenze anche sul piano giuridico: l’avvocato che non é (più) iscritto all’albo federale non é (più) soggetto federale e non può giovarsi della tutela (molto forte) offerta dalla giustizia domestica federale che può coercitivamente (e pesantemente) agire sui propri testati inadempienti. In caso di conflitto con l’assistito, quindi, all’avvocato/agente rimane solo la via della giustizia ordinaria, con i suoi tempi e i suoi costi. Vi é un caso emblematico, partito da Udine nel 2004, e giunto a sentenza definitiva di Cassazione nel scorso settembre.5 Un avvocato, iscritto anche all’albo federale degli agenti di calciatori, aveva svolto attività in favore di un calciatore straniero regolando il rapporti economici sulla base di un contratto redatto sulla falsariga dei moduli federali ma ad essi non conforme. Questo aveva permesso alle parti di stabilire alcune clausole non ammesse in ambito federale ma frutto di libera pattuizione. In costanza di rapporto, il calciato aveva trattato personalmente il proprio ingaggio con una società e si era poi rifiutato di versare alcunchè all’avvocato/agente il quale lo aveva convenuto dinnanzi al Tribunale di Udine per vedersi riconoscere quanto contrattualmente stabilito oltra a penali. Il calciatore chiedeva invece la restituzione di importi versati all’agente. Con la sentenza n. 55 del 18 gennaio 2006, il giudice, dott.ssa Fasan, aveva rigettato tutte le domande sia di parte attrice che di parte convenuta in riconvenzionale: accogliendo le eccezioni del calciatore, il Tribunale ha ritenuto che il mandato azionato fosse inefficace perchè non pienamente conforme ai principi dettati dalla normativa federale di settore. Il mandato in oggetto non era stato infatti sottoscritto sui moduli federali ed anzi era incompatibile con alcune specifiche previsioni regolamentari. La costante giurisprudenza6 ritiene che le norme di garanzia di provenienza regolamentare siano poste a reciproca tutela di assistito e agente, in uno spirito di leale collaborazione e di assistenza, e che integrino il contenuto del contratto che, nella sua forma e sostanza deve rispettare le norme dell’ordinamento sportivo. Secondo la Cassazione, il Tribunale ha correttamente inquadrato la fattispecie: il contratto sottoposto al vaglio non rispettava per forma (non era stato redatto sui moduli federali) e sostanza (anzi, era in palese contrasto per alcun peculiari previsioni) le fondamentali regole di garanzia poste dall’ordinamento sportivo. E non ha giovato all’avvocato/agente la possibilità, ai sensi dell’art. 9, co. 6 del Regolamento Agenti allora vigente, di sostituire le clausole non conformi con quelle del modello tipo, perchè il contratto era comunque inefficace non essendo stato depositato presso la Lega di competenza secondo l’espressa previsione regolamentare. Le parti hanno proposto entrambe appello presso la Corte di Trieste che ha confermato la sentenza di prime cure. In particolare la Corte triestina ha evidenziato che “..il rapporto del giugno ’99, era stato posto in frode alle regole dell’ordinamento sportivo, per favorire l’interesse del contraente che presentandosi nella duplice veste di avvocato e di procuratore sportivo, aveva invece squilibrato il sinallagma vincolando il calciatore con clausole e con una penale rilevante difformi dal modello garantito dal disciplinare federale.”, puntando poi il dito sull’avvocato/agente perché “…, non può seriamente negarsi la piena consapevolezza di siffatto divieto da parte del S. , nella duplice veste di professionista legale e di procuratore sportivo, sicché lo stesso era pienamente edotto che il rapporto in questione era irrilevante nell’ordinamento sportivo, nel quale al contrario doveva esplicare la sua efficacia”. La vertenza è così giunta davanti alla Corte di Cassazione la quale ha definitivamente confermato la sentenza del Tribunale di Udine, rigettando il relativo ricorso. Questa sentenza stabilisce quindi i parametri cui deve essere ispirata l’azione dell’avvocato che svolge anche attività di agente sportivo (e segnatamente di calciatori) che deve essere rispettosa tanto delle norme civilistiche che di quelle di provenienza federale. Note 1. Articolo n. 5 del regolamento agenti 2001 “1.Ai calciatori e alle società sportive non è consentito avvalersi dell’opera di un agente non iscritto nell’Albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo, e per attività conforme alla normativa professionale vigente.” 2. Decisioni CNF n. 146 del 17 luglio 2003 e n. 16 del 27 aprile 2005 (estratto) “…In conclusione, salva la possibilità di svolgere ogni attività conforme all’ordinamento forense nell’interesse di atleti e società sportive, deve essere negata, da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, l’iscrizione a colui che la richieda e non intenda rinunziare ad una precedente iscrizione nell’albo degli agenti di calciatori; coloro che già facciano parte di entrambi gli albi devono optare per una delle due iscrizioni.” 3. Decisione CNF n. 10 del 20 febbraio 2008 (estratto) “…il Consiglio dell’Ordine degli avvocati dovrà negare l’iscrizione a colui che la richieda e non intenda rinunciare ad un precedente iscrizione nell’albo degli Agenti di Calciatori” 4. É nata l’associazione Avvocati Calcio che raccoglie fra gli iscritti quei legali che si occupano stabilmente di assistenza ai calciatori. 5. Cass., sez. III Civile, n. 15934 del19 maggio – 20 settembre 2012. 6.Cass.:23 febbraio 2004 n. 3545; 28 luglio 1981 n. 4845; 5 gennaio 1994 n. 75.