Ad oggi non esiste una legge che regoli a livello nazionale l’accesso degli animali sul demanio marittimo. In mancanza di espresso divieto comunale e o della locale capitaneria per i nostri quattrozampe vale la regola generale dei luoghi pubblici: guinzaglio e o museruola ove prescritto.
Nonostante ciò il vuoto legislativo lasciato da questa situazione dà adito a molte fraintendimenti ecco perchè il mio consiglio è di fare riferimento sempre e comunque alle leggi o alle ordinanze regionali perchè esse danno facoltà alle Amministrazioni comunali o alla Capitaneria di Porto di regolare in autonomia quali siano le zone, e le modalità, con cui gli animali posso accedere alle spiagge.
In linea di massima comunque si tenga presente che per poter vietare l’ingresso ai bagnanti che hanno con sé il proprio cane è necessario che i comuni emettano un’ordinanza di divieto e che tale divieto sia motivato. Essa inoltre deve specificare l’estensione oraria di tale divieto, deve essere firmata dal sindaco, da un assessore delegato o dal comandante dei vigili urbani, e deve essere pubblicata sugli albi pretori dei singoli comuni. In linea teorica se manca solo una di queste indicazioni l’ordinanza non dovrebbe essere considerata valida.
Secondo la legge il proprietario della spiaggia (ad esempio un campeggio ma in linea teorica anche uno specifico Comune, che ne è l’effettivo l’amministratore) può richiedere con le giuste motivazioni un permesso per rendere inaccessibile ai cani quel tratto di costa.
Questa opzione spiega l’esistenza delle “spiagge per cani”: cioè dei tratti di terreno in cui i cani possono sì entrare ma che fanno in realtà parte di tratti ben più lunghi in cui si è concesso il divieto di accesso.
C’è dell’altro, i cartelli che prevedono il divieto devono recare sul retro il numero dell’ordinanza comunale di riferimento di cui ho scritto qualche riga più in alto e la relativa data di scadenza. Altrimenti, seppure in presenza di una ordinanza regolarmente firmata, il divieto è da considerarsi nullo.