Regolamento per la tenuta dell’elenco nazionale difensori d’ufficio
La nuova disciplina dell’Ordinamento della professione forense (legge 247/2012) ha conferito la delega al Governo per il riordino della disciplina dell’istituto della Difesa d’Ufficio (articolo 16) , istituto che rappresenta nella massima espressione la responsabilità sociale degli Avvocati.
La nuova disciplina è improntata a garantire la massima qualità professionale nell’esercizio di questa importante funzione, la effettività – continuità e competenza della difesa nell’arco di tutto il processo penale.
Il Governo ha esercitato la delega- nella interlocuzione con l’Avvocatura- con il decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6 recante “Riordino della disciplina della difesa di ufficio, ai sensi dell’art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che indica:
la previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad un Elenco unico nazionale, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica;
la previsione per cui le domande di inserimento nell’elenco unico nazionale siano presentate ai Consigli degli Ordini circondariali di appartenenza e che siano poi trasmesse con allegato parere al Consiglio nazionale forense.
E’ demandato, inoltre, al Consiglio nazionale forense la tenuta dell’Elenco unico nazionale nonché la individuazione dei criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio sulla base della prossimità della sede e della reperibilità.
Il CNF ha provveduto con il “Regolamento interno per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d’ufficio”, che entra in vigore a partire dal 30 giorno successivo alla sua pubblicazione in questa pagina web.
Il Regolamento è integrato dalla Relazione illustrativa.
Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 25 novembre 2016 ha deliberato, previa proposta della Commissione CNF in materia di difesa di ufficio, di modificare il Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi ad assumere le difese di ufficio.
Le modifiche si sono rese necessarie, a distanza di circa un anno di vigenza del regolamento, in ragione delle richieste pervenute dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati.
Le anzidette modifiche hanno riguardo:
– all’art. 2, comma 8, che ora stabilisce che l’accesso al corso di formazione e aggiornamento professionale in materia penale sia esteso ai praticanti aventi patrocinio e che in via generale, il corso non debba prevedere limitazioni di numero di partecipanti;
– all’art. 4, comma 3, è stabilito che il periodo di tempo ai fini della produzione documentale per l’inserimento nell’elenco unico nazionale sia l’anno di presentazione della richiesta;
– all’art. 5, comma 1, lett. b) che il periodo di tempo ai fini della produzione documentale per la permanenza nell’elenco unico nazionale sia l’anno di presentazione della istanza;
– agli artt. 4, comma 6 e 6, comma 2, è previsto che il procedimento di iscrizione ovvero di conferma della iscrizione nell’elenco unico nazionale debba concludersi entro trenta giorni dalla ricezione della istanza salvo i casi in cui il Consiglio dell’Ordine richieda integrazioni istruttorie.