La norma di cui all’art 1 comma 8 del Dl 193/2016 sia speciale e, almeno sicuramente in parte, derogatoria all’art 43 TU RD 1611/33 appare per il sottoscritto, pacifica.
A tal proposito in primis si rileva che l’autorizzazione al patrocinio dell’ Avvocatura dello Stato ex art 43 RD 1611/33 é automatica ope legis relativamente a tutte le tipologie di procedimenti, mentre ai sensi dell’art. 1 comma 8 del DL 193/2016 AER non é autorizzata automaticamente ad accedere al patrocinio dell’ Avvocatura, ma vi accede a condizione che stipuli una Convenzione con la stessa – che è stata stipulata in data 22/06/2017- e solo relativamente ai procedimenti che rientrano nella predetta Convenzione.
L’articolo 1 comma 8 della legge 225/2016 non fa alcun riferimento alla necessarietà di una delibera ad hoc quando Aer-, nelle materie non riservate all’ Avvocatura ex Convenzione, decida di avvalersi di Avvocati del Libero Foro; dunque, perlomeno sicuramente relativamente ai procedimenti fuori Convenzione Avvocatura, le argomentazioni contenute nelle pronunce della Corte di Cassazione del 9 Novembre 2018 non sono condivisibili in quanto non tengono conto della disposizione normativa e dei conseguenti atti adottati.
Le fonti normative, Protocollo di Intesa tra Avvocatura dello Stato e AER del 22/06/2017, Regolamento per la Costituzione dell’ Elenco Avvocati per affidamento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte delle società del Gruppo Equitalia , Regolamento di Amministrazione deliberato dal Comitato di Gestione del 26 marzo 2018 rappresentano un principio di specialità, della norma ex art. 1, comma 8, d.l. 193/2016 rispetto all’art 43, co.4, R.D. n. 1611/1933, che prevede e non esclude il Ricorso ad Avvocati di libero Foro, peraltro il comma 8 prevede anche un regime di assegnazione degli incarichi in deroga parziale al codice degli appalti, che all’art. 17 prevede che le difese siano assegnate non applicando quest’ultimo, se non i principi generali (vd linee guida anac approvate a fine ottobre 2018.
Sugli effetti della costituzione dubito ci si possa trovare davanti ad un difetto di rappresentanza tecnica da Parte del Difensore Costituito, ma viceversa sul valore intrinseco dell atto.