Offerta al pubblico
Con questa espressione si indicano comunemente due istituti giuridici diversi tra loro: l’offerta di un contratto alla generalità e la vera e propria offerta o promessa al pubblico. La prima è fatta nei confronti non di uno o più destinatari determinati, ma di una generalità di persone nella quale è il destinatario: esempi sono le esposizioni di merci nelle vetrine, il collocamento di apparecchi automatici in luogo pubblico, l’emissione di prestiti pubblici e di obbligazioni commerciali. Il suo trattamento è quello dell’offerta di contratto in generale (art. 1336 c.c.) con la particolare disposizione, richiesta dalla indeterminatezza del destinatario, che la revoca dell’offerta, se fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche nei confronti di chi non ne abbia avuto notizia (art. 1336, co. 2, c.c.). L’offerta (o promessa) al pubblico è invece atto unilaterale negoziale, consistente nella promessa di una prestazione a favore di chi nel pubblico si trovi nella situazione indicata nell’offerta o compia un determinato atto (per es., la promessa di ricompensa per il ritrovamento di persone o cose). Essa vincola il promittente non appena la promessa sia resa pubblica e non può essere revocata prima che spiri il termine precisato a norma dell’art. 1989 c.c. Eccezionalmente l’offerta al pubblico può essere revocata prima dei termini, soltanto per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma dell’offerta, o in forma equivalente. In nessun caso, comunque, quando la situazione o l’atto considerati nell’offerta si siano già prodotti, la revoca può avere efficacia (art. 1990 c.c.). Se l’azione prevista sia stata compiuta da più persone separatamente e la situazione considerata si presenti comune a più persone, la prestazione promessa, quando sia unica, deve essere effettuata nei confronti di colui che per primo ne abbia dato notizia al promittente (art. 1991 c.c.