Condizioni di ingresso per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio e collocamento alla pari – Attuazione della direttiva UE 2016/801 – Novità del D.lgs. 71/2018
Il D.lgs. 71/2018 ha definito nuove regole di immigrazione per i cittadini di Paesi terzi e dei loro familiari che vogliano soggiornare per più di 90 giorni in Italia per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni e progetti educativi.
In particolare, il decreto prevede:
• che, in attuazione della direttiva UE 2016/801, siano istituiti punti di contatto per lo scambio di informazioni con gli Stati membri in materia di mobilità degli studenti e dei ricercatori, con la definizione, in un apposito DM, di linee guida per lo svolgimento dell’attività dei citati punti di contatto;
• la possibilità, per gli studenti titolari di un’autorizzazione al soggiorno rilasciato da uno Stato membro, di entrare in Italia presentando solo una dichiarazione di presenza, in esenzione del visto, per soggiornare per un massimo di 360 giorni al fine di proseguire gli studi già iniziati nello Stato membro di provenienza;
• la possibilità di ottenere, al termine del percorso di studi, un nuovo permesso di soggiorno minimo di 9 mesi e non superiore a 12 mesi, per cercare un’occupazione o avviare un’attività d’impresa, coerente con il percorso formativo completato.