Tra gli istituti forse meno conosciuti del nostro diritto del lavoro, la conciliazione monocratica, preventiva o contestuale, si rivela però assai interessante perché coinvolge il personale ispettivo in un ruolo meno “in contrapposizione” rispetto al datore di lavoro.

 

L’art. 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, disciplina infatti uno speciale procedimento, che si svolge presso la sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del lavoro (prima, la DTL), nel quale l’Ispettore che ha ricevuto una richiesta di intervento da parte del lavoratore, per deflazionare il contenzioso, tenta la conciliazione della controversia convocando le parti, se queste vi consentono. Va subito detto che:

a) la figura del “lavoratore” non coincide necessariamente con quella del “dipendente” in senso stretto, in quanto la procedura può certamente coinvolgere anche un “collaboratore”;

b) deve trattarsi di diritti patrimoniali del lavoratore, aventi natura contrattuale o legale;

c) ovviamente, l’ispettore non deve aver ancora proceduto ad alcun accertamento sulla effettiva veridicità delle situazioni che potrebbero poi formare oggetto di attività ispettiva.

 

La procedura prende avvio, nel caso di conciliazione preventiva, quando l’Ispettorato riceve la richiesta di intervento (non in forma anonima), direttamente da parte del lavoratore o del sindacato, e la ritiene meritevole di approfondimento, con la necessaria precisazione che, se si tratta di contratti certificati, la verifica ispettiva è possibile solo dopo che il tentativo di conciliazione monocratica abbia avuto esito negativo.

 

Alla richiesta di intervento non viene dato seguito ove essa appaia palesemente pretestuosa, oggettivamente inattendibile o priva di ogni fondamento: in tutte le altre ipotesi, invece, il tentativo di conciliazione monocratica preventiva deve costituire la via privilegiata per definire la questione, infatti l’ispezione può essere avviata solo se il tentativo di conciliazione non va a buon fine. Per contro, come precisato dal Ministero (cfr. circ. n. 36/2009), si fa luogo direttamente all’ispezione in presenza di richieste d’intervento caratterizzate dalla denuncia di irregolarità significativamente gravi e incisive, vale a dire quelle che:

a) rivestano diretta ed esclusiva rilevanza penale (per esempio nei seguenti casi: adibizione di lavoratici madri al lavoro notturno; impiego di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno o di minori illegalmente immessi al lavoro);

b) interessino altri lavoratori, oltre al denunciante: tuttavia, se i lavoratori coinvolti sono tutti identificabili nominativamente, si può procedere ad appositi tentativi di conciliazione monocratica, attivati d’ufficio, anche per i lavoratori indicati dall’unico denunciante.

c) riguardino fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio di riferimento;

d) abbiano a oggetto unicamente profili di natura contributiva, previdenziale e assicurativa.

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