Le guardie particolari giurate volontarie possono essere nominate esclusivamente nei sottoelencati settori, in applicazione di specifiche leggi di riferimento:
Vigilanza Venatoria (Legge n. 157/1992 e leggi Regionali di riferimento);
Vigilanza Ittica nelle acque interne (R.D. 1604/1931 e leggi Regionali di riferimento);
Vigilanza Ittica nelle acque marittime (Legge n. 963/1965);
Vigilanza Zoofila (Legge n. 611/1913 e Legge n. 189/2004);
Vigilanza sui funghi, sui tartufi e sulle piante officinali (Legge n. 752/1985, Legge n. 162/1991, Legge n. 352/1993, D.P.R. n. 376/1995, Legge n. 99/1931 e leggi Regionali di riferimento).
Esse vengono nominate dal Prefetto della provincia ove svolgono le loro funzioni, ad esclusione delle guardie venatorie ed ittiche che – in applicazione dell’art. 163 del D. L.vo n. 112/1998 – vengono nominate dalla Provincia.
sparviere_ferito Per conseguire la nomina a guardia venatoria e/o zoofila bisogna frequentare specifici corsi di qualificazione della durata media di n. 100 ore e superare un esame scritto e orale dinanzi ad una specifica Commissione nominata dalla Regione competente per territorio. Tutte le guardie volontarie, inoltre, periodicamente sono tenute alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dagli enti territoriali e/o dall’organizzazione di appartenenza.
2. Esse fanno giuramento dinanzi all’Autorità Pubblica (innanzi al Prefetto quando il Decreto di nomina viene rilasciato dal Prefetto, dinanzi al Sindaco del comune di residenza della guardia negli altri casi).
3. Le guardie volontarie, limitatamente al settore operativo assegnato con il Decreto di nomina, rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali. (Tale qualifica la mantengono quando sono in servizio e limitatamente al territorio di competenza – di solito quello provinciale che comunque viene indicato nel Decreto di nomina -).
4. Le guardie volontarie vengono nominate esclusivamente su richiesta e per il tramite dell’Associazione cui appartengono le quali devono essere riconosciute a livello nazionale e/o regionale. In parole povere questo per la guardia significa che: l’organizzazione di appartenenza risulta essere una sorta di “datore di lavoro”.
(In sintesi, la guardia volontaria, in applicazione delle vigenti norme in materia di volontariato (Legge n. 266/91 e LL. RR. di riferimento), è un “dipendente non retribuito dell’associazione di appartenenza”. Pertanto è assoggettata al rispetto dei rispettivi Regolamenti Interni ed alle disposizioni emanate dai propri dirigenti).
(I Regolamenti Interni riguardanti i servizi delle guardie adottati dalle associazioni devono essere approvati dalla competente Questura ai sensi dell’art. 2 del R.D.L. n. 1952/1935).
Dalla lettura di quanto sopra vediamo quali sono le sostanziali differenze tra una guardia particolare giurata volontaria ed una guardia particolare giurata appartenente agli istituti privati di vigilanza:
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1. Le guardie volontarie svolgono i loro servizi di vigilanza esclusivamente per la salvaguardia di beni pubblici (che sono le risorse ambientali e naturalistiche della nazione). – Questo significa che: le associazioni (e quindi le rispettive guardie volontarie), pur conservando lo status di “enti di diritto privato”, nei fatti, le loro guardie svolgono in via esclusiva funzioni pubbliche. – A differenza delle guardie degli istituti di vigilanza che invece, si occupano della custodia e salvaguardia dei beni privati (Banche, territori agricoli, custodia immobili, ecc..);
2. Le guardie volontarie rivestono lo status di Pubblico Ufficiale (tale orientamento è evidenziato dalle norme di riferimento e da specifiche sentenze) mentre le altre sono Incaricati di Pubblico Servizio. Evidenzio che anche la formula di giuramento risulta differente (vedasi la Nota del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/15430.10089.D(1) REG.del15/12/2008), infatti, da un’attenta lettura della nota, risulta ben evidente la sostanziale differenza di status fra le due categorie;
3. Le guardie volontarie Ittiche e Zoofile, inoltre, in applicazione dell’art. 31 del R.D. n. 1604/1931 e dell’art. 6 della Legge n. 189/2004, sono anche agenti di polizia giudiziaria (ovviamente solo per l’applicazione delle specifiche norme di settore, quando sono in servizio e nell’ambito del territorio di competenza). Tutte le guardie volontarie, durante i loro servizi, svolgono funzioni di polizia amministrativa in applicazione dall’art. 13 della Legge 689/1981. (Detta norma stabilisce che: Gli addetti al controllo sull’osservanza delle norme per le quali sono previste sanzioni amministrative, possono effettuare l’accertamento degli illeciti amministrativi, la redazione dei verbali di infrazione, il sequestro amministrativo, l’ispezione dei luoghi e delle cose al di fuori della privata dimora – (non le perquisizioni) – ed ogni altra operazione tecnica, descrittiva e fotografica). Questo evidenzia senza ombra di dubbio che le guardie volontarie possiedono la funzione Autoritativa e Certificativa tipica dei pubblici ufficiali.
5. E’ bene rammentare che nel caso in cui il pubblico ufficiale che non rivesta le funzioni di polizia giudiziaria rilevi, nella flagranza, un reato perseguibile d’ufficio (quelli venatori, ed in genere quelli ambientali, sono perseguibili d’ufficio) ha l’obbligo di sporgere denuncia (entro 48 ore) ad un ufficiale di polizia giudiziaria o direttamente alla Procura della Repubblica competente per territorio. (Questo in ottemperanza all’articolo n.° 331 del Codice di Procedura Penale).
Se la guardia non adempie compie esso stesso reato. – In sostanza, con la Denuncia la guardia che non possiede le funzioni di P.G., avvia comunque l’azione penale. (Di quanto detto vi è ampia e consolidata giurisprudenza).
– Inoltre, con la presa d’atto della Sentenza della Corte di Cassazione n.° 11606/2012, si evince chiaramente il seguente principio sancito dalla Suprema Corte circa l’applicazione da parte delle guardie volontarie dell’art. 544 bis del codice penale “maltrattamento di animali” anche in caso di violazione delle leggi sulla caccia.
Infatti, secondo la Corte di Cassazione, < “categorie, come quelle dei cacciatori, circensi, vivisettori, pescatori o degli allevatori, nel caso in cui si rendano responsabili di delitti contro gli animali, non potranno più nascondersi dietro un dito e invocare una vera e propria immunità, connessa alla natura dell’attività che essi svolgono” >.
– (Diverse e contradittorie sono state le sentenze riguardanti il riconoscimento delle funzioni di P. G. alle guardie volontarie venatorie. Per citarne alcune:
La Sentenza della Corte di Cassazione III Sezione Penale n. 174 del 02/02/2006, riconosceva le funzioni di P. G. in ambito venatorio alle guardie volontarie;
La Sentenza della Corte di Cassazione Sez. III n. 15074 del 27/02/2007 riconosceva alle guardie volontarie le funzioni di Pubblico Ufficiale ma non quelle di P.G., in quanto “non possono applicarsi gli artt. 55 e 57 del C. P. P.” perché le legge sulla caccia risulta essere “legge speciale”;
La Sentenza n. 11606/2012 sopra citata quindi, stravolge la sentenza n. 15074 del 2007 (riconoscendo, di fatto, le funzioni di P. G. alle guardie volontarie venatorie).
In virtù delle chiarificazioni sopra esposte e ritenendo che le funzioni ed i poteri di tutte le guardie particolari giurate andrebbero rafforzate, bisogna comunque prendere atto che i poteri operativi delle guardie volontarie, statuiti chiaramente dalle norme vigenti di riferimento, sono a tutt’oggi considerevoli e ben diversi da quelli assegnati alle guardie giurate dipendenti degli Istituti Privati di Vigilanza.
Commenti fuorvianti dal reale quadro normativo, oltre ad essere inopportuni, possono determinare (anche indirettamente), situazioni di difficoltà operativa da parte delle guardie nonché la commissione del reato di “resistenza a pubblico ufficiale” da parte di quei cittadini che dovessero osteggiare i legittimi controlli degli addetti alla vigilanza (ai quali non possono opporsi) ritenendo che le guardie particolari giurate volontarie abbiano le stesse risicate funzioni e poteri di quelle degli istituti di vigilanza.
Di seguito vediamo la Tabella sull’attuale stato giuridico dei variegati Corpi dello Stato, degli Enti di diritto pubblico (Regioni, Comuni e Province) ed Enti di diritto privato (Associazioni, Consorzi, Cooperative ed Istituti di Vigilanza).